Sommario:
1. L’originaria scelta non interdittiva dell’art. 5 del Testo unico sulle società partecipate.
2. Le soluzioni ex post tramite piani di razionalizzazione delle partecipazioni sociali delle pubbliche amministrazioni.
3. La scarsa effettività di un obbligo di motivazione rafforzato da comunicazione «a fini conoscitivi».
4. La qualificazione come “parere” di un’attività di controllo rafforzata dalla riforma dell’art. 5.
5. Analoga struttura, ma diversa apparente invasività, di parere obbligatorio non vincolante e controllo preventivo collaborativo.
Abstract:
This study analyzes the evolution of the Court of Auditors’ oversight mechanisms regarding public administrations’ resolutions to acquire corporate stakes, specifically focusing on the reform of Article 5 of the TUSP (Consolidated Law on Publicly Owned Companies) by Law No. 118/2022. The transition from a for information-purposes- only communication model, characterized by limited effectiveness, to a system based on an obligatory yet non-binding opinion is examined. By comparing advisory functions and collaborative oversight, the article highlights how this new procedure, though nominally advisory, functions as a preventive «spending review» control aimed at curbing the proliferation of investee entities. The heightened duty of statement of reasons required to override accounting objections is also explored, framing the instrument within the broader system of administrative-accounting liability and the preservation of budgetary balance.
L’indagine analizza l’evoluzione dei meccanismi di controllo della Corte dei conti sulle deliberazioni di assunzione di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento alla riforma dell’art. 5, TUSP operata dalla l. n. 118/2022. Si esamina il passaggio da un modello di comunicazione «a fini conoscitivi», caratterizzato da scarsa effettività, a un sistema basato sulla resa di un “parere” obbligatorio ma non vincolante. Attraverso il confronto tra funzione consultiva e controllo collaborativo, il contributo evidenzia come la nuova fattispecie, pur nominalmente consultiva, assuma la fisionomia di un controllo preventivo latamente di spending review, volto a contrastare la proliferazione degli organismi partecipati. Viene inoltre considerato il regime di motivazione rafforzata necessario per il superamento dei rilievi contabili, inquadrando l’istituto nel più ampio sistema di responsabilità amministrativo-contabile e di tutela degli equilibri di bilancio.
