Mariagrazia Cartabellotta, L’ammissibilità dell’avvalimento premiale per i requisiti soggettivi (Nota a sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345)

Sommario:

 

1. Il fatto e la decisione. 
2. La natura giuridica dell’avvalimento premiale: favor partecipationis, par condicio e l’autonoma funzione pro-concorrenziale.
3. Le cause di esclusione nel d.lgs. n. 36/2023 e le interpretazioni restrittive. 
4. Certificazione della parità di genere: natura oggettiva o soggettiva?
5. Il ruolo dell’interprete per individuare «scatole vuote»: una soluzione?

 

Abstract:

 

The article examines the judgment of the Italian Council of State, Sixth Division, 18 July 2025, No. 5345, which addresses for the first time the issue of premial avvalimento in relation to gender equality certification under Article 46- bis of Legislative Decree No. 198 of 11 April 2006. The decision, in line with the new Public Contracts Code (Legislative Decree No. 36 of 31 March 2023), acknowledges the pro-competitive function of avvalimento even for requirements that are not strictly technical, provided that the commitment undertaken by the auxiliary undertaking is concrete and clearly defined. The analysis highlights how the administrative judge attributes an objective nature to the certification – comparable to quality certifications – while at the same time subordinating its validity to the effective transfer of organizational resources and know-how, thus avoiding merely formal or “paper-based” reliance. The contribution underscores the tension between favor partecipationis and substantive equality, requiring interpreters to balance marketoriented tools with social rebalancing measures, thereby preserving systemic coherence between administrative law and anti-discrimination law. 

 

La nota analizza la sentenza Cons. St., sez. VI, 18 luglio 2025, n. 5345, che affronta per la prima volta la questione dell’avvalimento premiale in relazione alla certificazione della parità di genere ex art. 46-bis, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198. La decisione, in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), riconosce la funzione pro-concorrenziale dell’avvalimento anche per requisiti non strettamente tecnici, purché l’impegno dell’impresa ausiliaria sia concreto e determinato. Il contributo evidenzia come il giudice amministrativo valorizzi la natura oggettiva della certificazione, assimilabile alle certificazioni di qualità, ma al contempo ne subordini la validità all’effettivo trasferimento di risorse e know-how, per evitare forme di avvalimento cartolare. Ne emerge una tensione tra la logica di favor partecipationis e quella di uguaglianza sostanziale, in cui l’interprete è chiamato a bilanciare strumenti pro-mercato e strumenti di riequilibrio sociale, salvaguardando la coerenza sistemica tra diritto amministrativo e diritto antidiscriminatorio.

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