Sommario:
1. L’elemento soggettivo nel giudizio di responsabilità amministrativa
2. Raffronto con le altre giurisdizioni in ordine alla sussistenza di un elemento soggettivo
3. Il dolo e la colpa grave come qualificanti la giurisdizione di responsabilità amministrativa; profili di conflitto con il diritto dell’Unione europea
4. La definizione di colpa grave nella l. 7 gennaio 2026, n. 1
5. Le condizioni qualificanti la colpa grave nella l. n. 1 del 2026
6. Note conclusive
Abstract:
The Italian Court of Auditors has gradually become the only court empowered
to exempt the (public) party from liability for damages even in the presence of a clear
causal link between human conduct – that of the agent – and the harmful event,
due to a specific legislative choice to limit the legal liability of those who exercise the
property rights of the public administration. Only in the context of administrative
liability – and, by contrast, in criminal law – are there significant limits placed on the
judge’s discretion in assessing conduct, established through the predefined subjective
element, that is, intent or negligence.
La giurisdizione contabile è progressivamente divenuta l’unica chiamata a dover escludere l’obbligo del risarcimento del danno arrecato alla parte (pubblica) anche in presenza di un sicuro nesso causale tra una condotta umana – quella dell’agente – e l’evento di danno, in ragione di una scelta legislativa precisa di riduzione della clausola di responsabilità giuridica di coloro che dispongono dei diritti patrimoniali della P.A. Solo con riferimento alla giurisdizione di responsabilità amministrativa e, diversamente, in quella penale, consta l’apposizione di limiti pregnanti alla discrezionalità del giudice nella valutazione delle condotte, posti attraverso la predefinizione dell’elemento soggettivo, cioè del dolo o della colpa.
