Sommario:
1. I principi introdotti dal Codice dei contratti pubblici, la centralità e l’anomalia del principio della fiducia.
2. La triade assiologica e l’anomalia del principio della fiducia.
3. Il concetto di fiducia: perimetro della nozione e problemi definitori.
4. Principi generali, clausole generali e disposizioni puntuali: l’eterogeneo contenuto dell’articolo 2.
5. Il rapporto con i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5).
6. Il rapporto con il principio del risultato (art. 1).
7. Il potere amministrativo “fiduciario”: verso una nuova forma di discrezionalità?
8. Segue. Verso una rinnovata presunzione di legittimità degli atti amministrativi?
9. Considerazioni conclusive: il capriccio della fiducia.
Abstract:
The article deals with a new topic for public procurement law and, more generally, for administrative law as a whole. The “principle” of trust enshrined in the new Public Procurement Code (2023) represents an absolute innovation in the Italian regulatory landscape. However, the interpretation of art. 2 of the Code poses numerous questions to the interpreter: on the nature of the principle, on its structure, on its relationship with other general and specific principles, both in public procurement law and in administrative law in general, on the innovations actually made in the legal relations between administrations and individuals and, finally, on the validity itself of a principle that seems to be located in an undefined area between ethics and law.
Il saggio affronta un tema nuovo per il diritto dei contratti pubblici e, più in generale, per l’intero diritto amministrativo. Il “principio” della fiducia, sancito dal Codice del 2023, rappresenta infatti una assoluta novità nel panorama normativo. Eppure, la lettura dell’art. 2 del Codice consegna all’interprete numerosi interrogativi sulla natura del nuovo principio, sulla sua struttura, sulle relazioni che intercorrono con altri principi generali e particolari, sia del diritto dei contratti pubblici, sia del diritto amministrativo in generale, sulle innovazioni effettivamente apportate nei rapporti giuridici tra amministrazioni e privati e, infine, sulla stessa validità di un principio che appare collocarsi in un’area non ben definita tra etica e diritto.